Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Per i partiti e i movimenti politici presentatori di liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non hanno rispettato le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

 

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1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificati dalla presente legge, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto del 20 per cento.